Ecco il testo del Jobs Act approvato dal consiglio dei ministri. La rivoluzione copernicana di Renzi che scontenta tutti, dai moderati del governo a sindacati, sinistra e opposizione
Ecco il testo del Jobs Act uscito dal consiglio dei ministri poche ore prima del Natale. Un testo che il premier Renzi ha definito una rivoluzione copernicana, ma che non piace a nessuno. Si lamentano infatti i moderati che appoggiano il governo, i moderati dell’opposizione, i sindacati, la sinistra.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di
cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei
lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio
ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di
lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo
comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento
dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia,
stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal
giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel
periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta
determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione
previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo
soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno
di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa
in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del
licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché
quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell’indennità
risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore
a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello
dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il
difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore,
anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n.
604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno
di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che
il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel
periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma
restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla
legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni
anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità,
mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da
parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla
impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015,
settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto
a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e
all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che
subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma
1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono
comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle
indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6,
comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al
presente decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo
2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o
dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui
all’articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la
ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione
finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in
ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno
2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2,
comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento
collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal
Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale
di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di
occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di
politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto
previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di
ricollocazione che prevede:
il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per
il lavoro;
il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca,
addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del
mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa
predisposte.
L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al
comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal
D.lgs. di cui al comma 2.
Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68
dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
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