mercoledì 14 maggio 2014

Avanti a tutta contro i gufi grillini. L'Italia può farcela.

CIRCOLARE
Gli 80 euro in più in busta paga non sono una misura destinata solo ai lavoratori dipendenti. Il bonus è in arrivo anche per cassintegrati, disoccupati che percepiscono l'indennità e lavoratori in mobilità.
È quanto previsto da una circolare applicativa dell'agenzia delle Entrate. Tra le novità anche il fatto che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate, la seconda sul bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, risolve alcuni dei dubbi interpretativi sorti per l'applicazione del credito d'imposta. Ecco i principali.
BONUS AUTOMATICO. Nei casi di indennità di disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico.
Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.
In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
PER LA SOGLIA NON SI CALCOLA IL SALARIO DI PRODUTTIVITÀ. I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26 mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef.
Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa Agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3 mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26 mila euro di reddito complessivo.
Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
BONUS AGLI EREDI SE IL LAVORATORE È MORTO. Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e deve essere calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità specificate nel relativo modello.
CREDITO IN BASE A PERIODO DI PAGA. La circolare specifica gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione può avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Per esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua può essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli otto mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
BONUS VARIA CON PERIODO DI LAVORO EFFETTIVO. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Per esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22 mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 ha diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).
Dopo aver individuato l'importo deve poi essere posto nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l'importo da erogare nel mese va parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
LA CEDOLARE SECCA CONTATA PER IL CALCOLO DEL LIMITE. La circolare stabilisce che con l'obiettivo di verificare il limite di 26 mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al 'Bonus Irpef', si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.
RECUPERO DEL CREDITO. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700 mila euro previsto oramai da alcuni anni.
Mercoledì, 14 Maggio 2014

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