Riforme, depositati gli emendamenti. 95 senatori del territorio e 5 nominati dal Colle: ecco come cambierà Palazzo Madama
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Certo che ascolterà tutti, Matteo Renzi. Ma il premier - con in tasca l'accordo sul Senato dei 100 chiuso con gli azzurri di Silvio Berlusconi - se da un lato si mostra magnanimo con Beppe Grillo, dall'altro bagna le polveri del leader M5s. "Il Senato non sarà elettivo - dice Renzi ai suoi -. Infrastrutture, energia, commercio con l'estero, promozione turistica sono materie che passano dalle Regioni allo Stato, il Cnel viene abolito, le indennità dei consiglieri regionali diventano come quelle dei sindaci. Si tratta di un ottimo punto di arrivo". Dunque avanti tutta con Forza Italia e la Lega. Mentre il tentativo di Grillo di entrare in extremis nel gioco delle riforme rimane al palo.
I relatori alle riforme, Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli, hanno depositato gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali che recepiscono l'accordo tra maggioranza, FI e Lega.
Componenti Senato. "Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica". È quanto si legge nell'emendamento dei relatori al ddl costituzionale, in merito alla composizione del nuovo Senato.
"Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno - si legge ancora nell'emendamento dei relatori - La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale".
Le funzioni del Senato. "Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo".
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione", spiega uno degli emendamenti dei relatori al ddl costituzionale.
"Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo - si legge ancora nell'emendamento - sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata".
"Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".
Legge elettorale e Corte Costituzionale. "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità". E' quanto prevede uno degli emendamenti dei relatori al ddl costituzionale.
"La Corte costituzionale - prosegue l'emendamento - si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata". "La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma", si legge ancora.
Immunità parlamentare anche per i senatori. Anche i senatori godranno della immunità parlamentare. Uno degli emendamenti dei relatori al ddl costituzionale, infatti, prevede l'istituto anche per i senatori, a differenza di quanto era previsto nel testo originario del governo, che riconosceva le guarentigie solo ai deputati. L'emendamento dei relatori chiede di "sopprimere l'articolo 6" del testo originario di riforma che modificava le "Prerogative dei parlamentari", ossia l'articolo 68 della Costituzione che recita: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
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