Fecondazione eterologa, cade il divieto
di Redazione - 09/04/2014 - La Consulta lo dichiara incostituzionale: la legge 40 è a pezzi
Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. Lo ha stabilito – a quanto apprende l’ANSA – la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta.
FECONDAZIONE ETEROLOGA, CADE IL DIVIETO - I giudici si sono riuniti di nuovo in camera di consiglio dopo la seduta di ieri. Il dubbio di costituzionalità formulato da tre tribunali in seguito ad altrettanti ricorsi di coppie è stato accolto, e quindi la legge 40 che regola il settore subisce così la spallata definitiva, e cadono tutti i presupposti sulla cui base è stato costruito il testo del 2004. Una delle tre coppie è stata assistita da Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni, e Gianni Baldini: «L’abrogazione dell’eterologa non comporterebbe vuoti normativi — dicono —. Il quesito era già stato inserito nel referendum. Ci auguriamo venga cancellato per dare speranza a tenti genitori italiani». All’articolo 3 della legge sono già previste la tutela del figlio nato dall’eterologa e il divieto di disconoscere la paternità. In questa infografica pubblicata oggi sul Corriere vediamo le differenze legislative in Europa sul tema:
LA FINE DELLA BUFFONATA - Dopo i pronunciamenti dei tribunali di Milano e Bologna, ancora nel 2009, si arriva al 2010 con due ordinanze del tribunale di Salerno che consente alla coppia ricorrente di accedere alla diagnosi preimpianto e di vedere impiantati solo gli embrioni che non presentassero mutazioni genetiche. In particolare, l’ordinanza ha un rilievo particolare perche’ per la prima volta viene riconosciuto alla donna “il diritto al figlio…”. Nel 2010 seguiranno altre sentenze dei Tribunali di Firenze e Catania; nel 2011 si pronuncia solo una volta il Tribunale di Milano. Nel 2012 arriva invece l’ordinanza 150 della Corte costituzionale che riunisce i procedimenti dei tribunali di Firenze, Catania e Milano che basano il dubbio di legittimita’ costituzionale formulato sul divieto di fecondazione eterologa sia sulla violazione della Costituzione sia su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nelle motivazioni della Corte si legge che la cancellazione del divieto di fecondazione eterologa nel nostro ordinamento non crea vuoto normativo. Nell’agosto dello stesso anno, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Carta Edu e a un risarcimento della coppia ricorrente, portatrice di fibrosi cistica, per il negato accesso alla diagnosi preimpianto. Nel novembre del 2012, il tribunale di Cagliari stabilisce che, in caso di impossibilita’ da parte di una struttura pubblica di fornire l’assistenza necessaria nell’ambito delle procedure di Pma, la coppia ricorrente possa ricorrere a una struttura privata convenzionata, oltre a poter accedere alla diagnosi preimpianto e alla crioconservazione degli embrioni soprannumerari. Questa sentenza, insieme a quelle successive dei tribunali di Firenze, Milano e Catania del 2013 che sollevano dubbi di legittimita’ sugli articoli 4 e 13 della legge, verranno discussi il prossimo 8 aprile dalla Corte costituzionale. Sempre nel 2013, si sono pronunciati anche il tribunale di Firenze e quello di Roma, quest’ultimo ordinando l’immediata applicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2012. Il 14 gennaio e il 28 febbraio di quest’anno, infine, si e’ nuovamente pronunciato il tribunale di Roma sui ricorsi di due coppie, sollevando questione di legittimita’ dell’articolo 1 della Legge 4, perche’ in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione, chiedendo un nuovo parere della Consulta. Parere che e’ arrivato oggi, accogliendo i ricorsi e cancellando il divieto di eterologa.
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