Decreto svuota-carceri: il testo pubblicato in Gazzetta
Decreto Legge 23.12.2013 n° 146 , G.U. 23.12.2013
(ASCA) - Roma, 17 dic - Ecco le principali novita' del decreto recante misure urgenti in tema di ordinamento penitenziario e di sovraffollamento carcerario varato oggi dal Consiglio dei Ministri, come rende noto il ministero della Giustizia in una scheda. Il nuovo decreto legge in materia penitenziaria nasce dalla necessita' di restituire alle persone detenute la possibilita' di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettivita'.
Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, si introduce un pacchetto di misure che operano su distinti piani. Si vuole quindi intervenire con l'obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento ''chirurgico'' in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilita' di accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010). La modifica e' determinata dal fatto che per ipotesi minori di spaccio si arrivava spesso a pene molto alte anche per effetto del bilanciamento delle circostanze.
La norma non impedisce l'arresto e l'applicazione di misure cautelari e prevede la riduzione, nel massimo della pena edittale, da sei a cinque anni. Per quanto attiene all'affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Costituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte ad una valutazione del Giudice. Per quanto riguarda la ''liberazione anticipata'' si tratta di un aumento che produce potenzialmente un aumento di soli due mesi l'anno. Ne consegue che l'applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma e' spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati piu' gravi previsti dall'art.4 bis dell'ord. Pen. e' richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione.
La misura (gia' preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo nell'incontro del 5 novembre) e' indispensabile per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell'uomo che impone l'adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento. Per tale ragione il termine decorre dal 1 gennaio 2010, data in cui si e' determinata la situazione di emergenza detentiva. Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute: viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della liberta' personale (intervento, quest'ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica); viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l'effettivita' delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase).
Vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, sulla quale gravera', in termini organizzativi, il peso dell'intervento d'urgenza. Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla UE attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un piu' efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell'iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE). E' importante sottolineare, come le misure proposte non segnino affatto un generalizzato depotenziamento della risposta giudiziaria penale, presuppongono anzi sempre e comunque, una valutazione da parte del giudice. E' il caso, ad esempio, della la c.d. liberazione anticipata speciale, che oltre a costituire un istituto temporaneo, in realta' realizza il mero ampliamento della portata di un beneficio gia' presente nell'ordinamento penitenziario, anticipando un effetto, quello della liberazione, che comunque si produrrebbe. Inoltre, restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme piu' aggressive di criminalita' organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso di successive condotte negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale.
Le modifiche introdotte incidono prevalentemente sulla procedura finalizzata a dare concreta attuazione alla norma contenuta nell'art.16 della legge Bossi-Fini. L'anticipazione delle procedure di identificazione e' funzionale anche ad evitare il frequente transito dal carcere ai CIE. Peraltro su questa linea gia' il ministero dell'interno aveva concordato con la Giustizia un'azione amministrativa congiunta (che si sta gia' realizzando positivamente a Milano e Brescia) esattamente corrispondente a quello che si intende prevedere per legge.
La previsione normativa potra' rafforzare l'azione dei due Ministeri nei confronti dei consolati per ottenere l'identificazione degli stranieri in tempi piu' rapidi atteso il vantaggio derivante dallo sconto di pena previsto dalla norma. (Gli effetti positivi sul sistema riguarderebbero, quindi, entrambi i Ministeri. Gli interni non subiscono un aumento delle attivita' che verrebbero solo anticipate al momento della carcerazione, mentre il flusso verso i CIE (che oggi si produce dal carcere) sarebbero notevolmente ridotti con un corrispondente risparmio di spesa e di impegno delle forze di polizia) L'avvio delle procedure fin dal momento dell'arresto potra' ridurre i tempi di permanenza presso i CIE in caso di anticipata scarcerazione con un evidente riduzione del rischio di non identificazione nei 18 mesi.
Per altro verso la corretta applicazione della norma produrra' un numero minore di detenuti con effetti positivi sul sovraffollamento. La modifica normativa prevede un aumento della platea dei detenuti che potranno usufruire della misura. Tuttavia si tratta di detenuti che, espiata la pena, dovrebbero comunque essere espulsi. Anche in questo caso, dunque, si anticipa una misura che comunque dovrebbe essere disposta con il vantaggio pero' di evitare le spese conseguenti al trattenimento prima in carcere e poi nei CIE. Peraltro, resta scontato, che le espulsioni, come gia' avviene oggi, saranno disposte nei limiti delle risorse disponibili.
L'ampliamento delle possibilita' di utilizzo del cosiddetto braccialetto elettronico nel luogo di dimora e per la detenzione domiciliare rappresenta, infine, una sicura garanzia in ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo istituzionale sugli autori di reato.
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