venerdì 31 gennaio 2014

Non c'è bisogno di essere un costituzionalista per comprendere che questa iniziativa è di puro marketing poiché non arriverà a niente. Serve solo per ricompattare il branco su un obiettivo e per non parlare di altri temi che potrebbero far perdere voti alla setta.

Perchè non regge l’impeachment del MoVimento 5 Stelle per Napolitano

di   - 31/01/2014 - Ce lo spiega Francesco Saverio Marini, costituzionalista e docente di Diritto pubblico all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ecco perché, punto per punto, non può funzionare

Perchè non regge l'impeachment del MoVimento 5 Stelle per Napolitano
Secondo i parlamentari del MoVimento 5 Stelle non esisterebbero più alibi per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri hanno depositato la messa in stato d’accusa per l’inquilino del Colle. Mancato rinvio alle Camere di leggi incostituzionali, abuso del potere di grazia, grave interferenza nei procedimenti giudiziari relativi alla trattativa Stato-mafia: sono queste alcune delle accuse mosse verso il Quirinale e contenute nella richiesta presentata oggi dal MoVimento ai presidenti delle Camere. Ma le accuse reggono? Abbiamo provato a sentire Francesco Saverio Marini giurista, costituzionalista e avvocato. Marini è docente ordinario di Diritto pubblico attualmente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Figlio di Annibale, ex presidente della Consulta, ha lavorato nella segreteria tecnica di Antonio Catricalà, all’epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Monti.
Conferenza stampa M5S su "Lettera a Napolitano"
(Credits: LaPresse)
Punto uno: espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza. Si parla del “predominio legislativo da parte del Governo, attraverso decreti legge, promulgati dal Presidente della Repubblica, viola palesemente sia gli articoli 70 e 77 della Costituzione, sia le norme di primaria rilevanza ordinamentale (quale la Legge n. 400 del 1988), sia numerose sentenze della Corte costituzionale (tra tutte: sentenza n. 29 del 1995, n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013)”. Il Presidente della Repubblica nel caso in cui il Governo fa passare decreti legge che non hanno l’urgenza necessaria può ritenersi responsabile dell’accaduto?
Guardi, non so se ricorda il caso Englaro. Il presidente potrebbe opporsi alla emanazione qualora non ci siano i presupposti necessari nei decreti legge. Esercita però un potere e non condivido il fatto che l’emanazione di un decreto legge possa comportare l’ipotesi di impeachment laddove non ci siano i presupposti necessari d’urgenza. C’è un controllo del Parlamento e spesso il Parlamento ha effettuato un controllo positivo nel senso che ha ritenuto che vi siano i presupposti o meno per convertire un decreto legge. Sicuramente in questo caso non ci sono i presupposti per l’impeachment.
Punto due: riforma della Costituzione e del sistema elettorale. «Il Presidentedella Repubblica – recita – ha formalmente e informalmente incalzato e sollecitato il Parlamento all’approvazione di un disegno di legge costituzionale volto a configurare una procedura straordinaria e derogatoria del Testo fondamentale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana». Si parla della deroga all’articolo 138 su cui il MoVimento 5 Stelle ha incalzato una certa lotta. Su questo punto si potrebbe violare qualcosa?
No, nulla. Il Presidente qui ha semplicemente sollecitato l’esercizio delle sue funzioni parlamentari. Non ha esercitato competenze o attribuzioni alle Camere. Il Presidente ha svolto una sua attività d’impulso.
Punto tre: mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale. Si cita nella sezione i casi relativi alla legge n. 124 del 2008 (c.d. «Lodo Alfano») e la legge n. 51 del 2010 (c.d. «Legittimo impedimento»). I 5 Stelle pressupongono che il Presidente della Repubblica poteva rimandare alle Camere delle leggi poi definite incostituzionali o abrogate tramite referendum. C’è una violazione qui o no?
No, assolutamente no. È un potere del Presidente della Repubblica. Chiaramente è un controllo fatto in sede di promulgazione. Dopodichè c’è un controllo successivo svolto dall’organo competente al controllo della costituzionalità della norma che è la Corte Costituzionale. Il Presidente interviene laddove la incostituzionalità è palese e manifesta ed evita la promulgazione alle Camere. Peraltro il rinvio avviene con messaggio motivato su le leggi non promulgate per chiederne una nuova deliberazione. Peraltro il rinvio comporta con nuova approvazione della legge l’obbligo del presidente nel promulgarla (articolo 74 ndr).
Punto quattro: seconda elezione del Presidente della Repubblica. «Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della Costituzione «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni». É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del Capo dello Stato»…
No assolutamente. Il presidente può essere rieletto. Non ci sono limiti.
5. Improprio esercizio del potere di grazia.  L’articolo 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La Corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di «mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie». Qui si punta sul caso Sallusti e sulla sua commutazione della pena…
Il Presidente ha questo potere e lo può esercitare come ritiene opportuno. Certo, non deve averlo fatto per rapporti di natura privatistica, ma non mi sembra questo il caso. È una attività che può esser criticata o meno politicamente ma dal punto di vista giuridico non esiste violazione.
Punto sei, il più controverso: rapporto con la magistratura e processo Stato-Mafia. «Il Presidente della Repubblica ha sollevato Conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, in merito ad alcune intercettazioni telefoniche indirette riguardanti lo stesso Capo dello Stato». Le intercettazioni furono distrutte sotto ordinanza del Gip di Palermo Riccardo Ricciardi.
Certo. Non ci dovrebbe esser violazione. C’è una sentenza della Corte Costituzionale che stabilì che il Presidente della Repubblica non era intercettabile. Quindi le intercettazioni relative al Presidente della Repubblica dovevano esser distrutte peraltro la cosa è stata fatta in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale.
Ma quindi non c’è nulla? L’abuso della decretazione d’urgenza? Neanche il primo punto? 
Guardi, sembra più un mezzo di critica politica ma dal punto di vista giuridico non mi sembra ci sia nulla per la messa in stato d’accusa. Dopo la fase istruttoria  si potrà passare al voto in assemblea. Ci sarà una votazione. Immagino sarà negativa e la cosa si chiuderà lì.

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