"La legge Fini-Giovanardi, che equipara le droghe pesanti come la cocaina con le droghe leggere, ha riempito le nostre carceri. Per questo abbiamo presentato un testo per modificarla". Il giorno dopo il via libera sul blog all'abolizione del reato di immigrazione clandestina, il Movimento 5 stelle rilancia con una proposta che di certo non può essere inclusa nel patheon delle cose da fare del centrodestra italiano.
"Ma non mi considerate uno di sinistra", si difende Vittorio Ferraresi, anche se, a domanda, risponde di essere favorevole non solo alla liberalizzazione delle droghe leggere, ma anche ai matrimoni tra omosessuali e a una legislazione meno dura sull'immigrazione. Insomma, ideologicamente saranno pure distanti dai compagni di banco di Pd e Sel, ma, nei contenuti, i parlamentari stellati sembrano piuttosto lontani dal populismo di cui il loro leader si dichiara fiero.
Tre i cardini della proposta - il cui testo siamo in grado di farvi leggere a fondo pagina - rilanciati anche sul blog di Grillo:
- dimezzare le sanzioni penali per i consumatori di cannabis eliminando l'equiparazione della stessa alle droghe pesanti;
- aumentare in 5 i grammi detenibili per uso personale e consentire, tassandola, la coltivazione di un massimo di quattro piante;
- eliminare l'arresto obbligatorio e gli illeciti amministrativi per la detenzione e l'utilizzo di modiche quantità della sostanza.
Non è una novità. Lo scorso marzo il deputato Michele Dell'Orco scriveva su Facebook: "Abolire la Fini-Giovanardi, depenalizzare questi reati, incentivare la produzione di canapa. Ne abbiamo già discusso sul blog di Beppe. Va abolita la legge che criminalizza l’uso della marijuana. È una cosa indegna paragonare la marijuana, la cannabis cioè una piantina a una droga pesante“.
Sarà il portale di discussione degli attivisti a elaborare il testo finale che sarà presentato in Parlamento. Sessanta i giorni per intervenire, "anche se chiederemo un abbreviamento dei tempi, per esigenze di Commissione", spiega Ferraresi. Se arriverà in aula, potrebbe causare qualche difficoltà nel gruppo parlamentare. "Io questa legge non la voterò mai", taglia corto Walter Rizzetto, consapevole che un voto difforme dal gruppo gli aprirebbe la strada alla procedura d'espulsione.
Ma c'è un'altro provvedimento stellato che potrebbe piacere agli onorevoli di sinistra. E prevede la riduzione dell'Iva sui profilattici, e la distribuzione gratuita degli anticoncezionali nelle scuole e nelle università anche tramite appositi distributori automatici. "Chiediamo che venga facilitato l'accesso ai mezzi di contraccezione - spiega Giulia Di Vita, prima firmataria della mozione - e che la diffusione sulle informazioni e le attività di prevenzione contro l'HIV sia più capillare. Questa azione sinergica deve essere rivolta in particolare ai giovani". Che ne penseranno Grillo e Casaleggio?
IL TESTO DELLA LEGGE M5S
ONOREVOLI DEPUTATI! - Come noto, con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito «testo unico» in materia di stupefacenti, veniva introdotto il principio generale del divieto dell’uso personale di sostanze stupefacenti, espressamente sancito all’art. 72, comma 1.
Attraverso il referendum del 18-19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell’abrogazione del divieto dell’uso personale di sostanze stupefacenti, implicante una vera e propria abolitio criminis (Cassazione penale, sez. un., 18 giugno 1993, Gambacorta), e comportando un sostanziale cambiamento nella disciplina repressiva degli stupefacenti.
Oggi, infatti, il sistema normativo si basa sui seguenti principi ispiratori:
il divieto penalmente sanzionato di qualsiasi attività che comporti la destinazione di sostanze stupefacenti a terzi, principio cardine della legge del 1990 e sul quale non ha inciso il referendum; 
la non punibilità dell’uso personale di sostanze stupefacenti; 
il divieto, amministrativamente sanzionato, delle condotte di importazione, acquisto e comunque detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’esclusivo uso personale.
Venendo meno uno dei principi fondatori su cui era stata costruita l’intera normativa, il divieto dell’uso personale, nella strategia di lotta alla diffusione della droga, è stata isolata la posizione del tossicodipendente e del tossicofilo rispetto ai vari protagonisti del mercato degli stupefacenti; ed infatti, le ragioni della depenalizzazione referendaria attengono proprio alle condotte prossime al consumo in quanto "si è voluto evitare ogni rischio di indiretta criminalizzazione al consumo" (Cassazione penale, sez. un., 24 giugno 1998).
Se, dunque, secondo l’orientamento delle SS.UU. della Cassazione - intervenuto dopo la sentenza della Corte Costituzionale 360/95 - lo "scopo della vigente normativa penale è quello di combattere il mercato della droga", è del tutto coerente con il sistema non ritenere penalmente perseguibile le attività che siano volte all’esclusivo uso personale di stupefacenti.
Sulla scia della sentenza 23 dicembre 1994, n. 443, inoltre, la Corte Costituzionale ha confermato e ribadito, altresì, che spetta all’interprete "la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di "coltivazione" che incide anch’essa sulla linea di confine del penalmente lecito" (Corte Costituzionale 360/95).
Non vi è dubbio, pertanto, che la Corte Costituzionale conferma la sussistenza di un’irrilevanza penale di condotte che, pur avendo ad oggetto la coltura di piante stupefacenti, per le loro qualità e quantità, non rientrano nel concetto di coltivazione in senso stretto penalmente rilevante.
Attualmente, in assenza di un definito dettato normativo, spetta al giudice sussumere la condotta concreta nell’alveo della "coltivazione" di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 – punibile penalmente - ovvero in quello del "comunque detiene" di cui all’art. 75 D.P.R. cit. – punibile solo in via amministrativa.
A tal proposito, è utile la nota distinzione dottrinaria e giurisprudenziale – già formatasi prima della sentenza della Corte Costituzionale 360/95 ma ribadita anche successivamente - tra coltivazione in senso c.d. "tecnico-agricola" da quella c.d. "domestica". Ipotesi assai differente rispetto alla coltivazione c.d. "tecnico-agraria" è la condotta modesta e rudimentale della coltivazione domestica in cui il soggetto si limita a far crescere in casa, in vasi sul terrazzo o nel giardino della propria abitazione, un esiguo numero di piante da cui è possibile ricavare un quantitativo di droga modesto e bastevole per l’esclusivo uso personale.
Quanto detto innanzi determina l’emergere di una carenza normativa che ha evidenziato la necessità di intervento da parte, da un lato, della giurisprudenza per la determinazione di condotte che non debbano più rientrare tra quelle penalmente rilevanti e, dall’altro, della magistratura chiamata a determinare caso per caso la rilevanza penale dei fatti che non debbano essere assoggettate alle sanzioni comminate dalla normativa vigente attraverso un esame ex post che può e deve essere evitato.
La legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha apportato profonde modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza, tuttavia, risolverne le criticità che lo caratterizzavano. 
Le modifiche apportate agli art. 73 e 75 hanno sostanzialmente operato un livellamento del trattamento sanzionatorio prescindendo dalla tipologia di sostanza oggetto della condotta sanzionala; tale impostazione appare non coerente con i risultati dell’osservazione dei dati oggi disponibili che evidenziano, invece, la necessità di definire un principio sia di individuazione che di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti. 
I dati relativi alle persone denunciate per reati in violazione della legge sugli stupefacenti previsti dal testo unico, in particolare, hanno messo in evidenza una prima tendenza alla diminuzione registrata dal 2002 al 2005 e un complessivo aumento nel periodo successivo (da 31.636 a 36.796); la tendenza è però contraria nel caso di cocaina, eroina e hashish e ciò sottolinea la rilevanza del dato relativo all’ incremento progressivo dal 2005 dei denunciati per marijuana e all’ incremento costante e progressivo dal 2006 dei denunciati per coltivazione di piante di cannabis. Nella quasi totalità dei casi, le denunce hanno riguardato i reati previsti dal testo unico all’articolo 73 (produzione, traffico e vendita di stupefacenti) e all’articolo 74 (associazione finalizzata alla produzione, traffico e vendita di stupefacenti). E’ significativo altresì il progressivo aumento dei denunciati tratti in arresto che raggiungono la percentuale massima nel biennio 2008-2009.
Dal 2002 al 2006 il numero di detenuti nelle strutture penitenziarie è aumentato e, salvo decrescere nel 2007 a causa del provvedimento di indulto, ha sempre segnato un andamento crescente. 
La distribuzione percentuale dei detenuti per i reati previsti dal testo unico rispetto al totale dei detenuti ha toccato, al 30 giugno 2011, il 41,5%, ovvero 27.947 su 67.394. Successivamente al provvedimento di indulto, nel 2007, il numero di affidati agli uffici di esecuzione penale esterna ha iniziato a crescere fortemente, pur rimanendo ancora molto al di sotto degli anni precedenti.
Sotto diverso aspetto è altresì il caso di evidenziare quanto riportato dalla relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all’anno 2011 e al primo semestre del 2012, redatta dal Dipartimento per le politiche antidroga, con riferimento ai costi imputabili alle attività di contrasto. La relazione evidenzia che, nel solo 2011, tali costi sono ammontati a circa 2 miliardi di euro, di cui il 48,2 per cento per la detenzione, il 18,7 per cento per le attività delle forze dell’ordine e il 32,6 per cento per attività erogate dai tribunali e dalle prefetture. 
Dalla medesima relazione si evince, tuttavia, che questa mastodontica attività di contrasto non ha portato significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti, soggetti, al più, a fluttuazioni di carattere macrogeografico, generazionale o culturale. Allo stesso modo sono percepibili variazioni significative nei flussi di denaro a vantaggio di sodalizi criminali che resta variamente stimato ma quasi mai inferiore ai 60 miliardi di euro.
I dati illustrati indicano la necessità di un radicale cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento.
La presente proposta di legge mira a concentrare l’azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose colmando in tal modo una carenza normativa che ha demandato alla giurisprudenza e demanda alla magistratura la determinazione, caso per caso, delle condotte non penalmente rilevante. 
Come anticipato innanzi, pertanto, è evidente il dispendio di energia e i costi legati all’attività delle forze di polizia e della magistratura per un’attività repressiva, da un lato, superata dalla giurisprudenza consolidata di cui detto innanzi e, dall’altro, resa a tutt’oggi necessaria dalla sopravvivenza di una normativa che il legislatore deve correggere intervenendo attraverso il sostanziale recepimento di quella consuetudine giurisprudenziale che ha messo in evidenza, quanto all’uso personale di cannabis indica, una realtà attuale ben diversa da quella esclusivamente repressiva che aveva ispirato il legislatore precedente.
Il percorso della novella si articola in una serie di passaggi segnati dai singoli articoli.
Con l’art 1 la cannabis indica ed i suoi derivati e prodotti di consumo vengono ridefiniti ai fini della qualificazione tra le sostanze di cui all' art. 14 del DPR 309/90.
Per scongiurare ogni censura in ordine alla mancata regolamentazione della materia di produzione e consumo di una sostanza ad oggi ancora inserita nella prima tabella dell'art. 14 (e quindi considerata al pari di eroina, cocaina etc.) si è ritenuto più opportuno preliminarmente "spostare" la cannabis indica ed i suoi derivati nella tabella II del medesimo art. 14.
Ne consegue, con l’art. 2, una modulata ipotesi sanzionatoria che continuerà ad essere valida (art. 73 comma 4) in riferimento ad ipotesi "commerciali" con pene però meno estreme per fattispecie aventi ad oggetto la cannabis indica e dei suoi derivati, in virtù del citato spostamento dalla tabella I alla tabella II (terzo comma dell’art. 3, che sostituisce il comma 4 dell’art 73).
In tale ottica appare quindi giustificato l'intervento di cui all'art. 2 numero 2 che prevede la non punibilità solo ed esclusivamente per coltivazioni "private" e detenzione ad esclusivo uso personale ovvero per la cessione (a titolo unicamente gratuito) di modesti quantitativi di cannabis indica, escludendo naturalmente da questa "clausola di salvaguardia" i soggetti minorenni. La non punibilità è comunque legata all'autorizzazione amministrativa soggetta esclusivamente al pagamento di tassa di concessione governativa (art. 8).
Il risultato sarà quello di punire in linea generale la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procurare ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito o consegna per qualunque scopo di cannabis indica e suoi derivati (con una sanzione però più mite - comma 4 - rispetto alla attuale), escludendo però, con l’inserimento nell’art. 73 del comma 3 bis, la punibilità di quelle condotte, tassativamente indicate, che siano riferite alla sola cannabis indica e a condizione che riguardino i soli soggetti maggiorenni e per quantità non superiore a quella tassativamente indicata.
Con l’art 3 viene introdotto nel testo unico l’art 73-bis destinato alla modulazione della pena in relazione a “fatti di lieve entità”. Vengono previste le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 per quelli relativi alla tabella I e della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000, per fatti relativi alla tabella II. Conseguentemente si prevede l’abrogazione del comma 5 dell’ art 73 riferito proprio a fatti di lieve entità e quindi non più necessario.
Risulta coerente con quanto precede e con la complessiva ratio della proposta, la previsione nell’art. 4 di sostituzione della lettera h) del comma 2 dell’art 380 c.p.c., in materia di arresto in flagranza, in modo da sostituire il riferimento all’abrogato comma 5, di cui al punto che precede, con una puntuale limitazione a fatti relativi alla sola tabella I; analogamente si provvede con l’intervento nell’art. 381 c.p.c., inerente alla facoltà di arresto dei soggetti colti in flagranza nel caso di condotte riconducibili alla tabella II.
Gli interventi sull’art. 75 del testo unico, con l’art. 5 della presente proposta di legge, mirano a estendere alla condotta di “coltivazione” e, dall'altro, a limitare la sanzionabilità ai soli fatti inerenti le sostanze inserite nella tabella I dell'art. 14 con esclusione, pertanto, di quelli che riguardano le sostanze relative alla tabella II.
L'articolo 7 interviene sulla previsione normativa in materia di affidamento in prova in modo da eliminare la preclusione dell'applicazione, tramite un automatismo, dell'istituto stesso per più di due volte. Si tende infatti a prediligere soluzioni che, oltre a tendere al predetto recupero del soggetto interessato, possano consentire un alleggerimento dell’affollamento carcerario per tipi di reato che possono trovare migliore trattamento attraverso strumenti alternativi alla detenzione.

PROPOSTA DI LEGGE
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(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni)
Art. 1
(Tabelle)
1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 lettera a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: “6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura
chimica o per effetto farmaco-tossicologico”;
b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente "5) la cannabis indica ed i prodotti da essa ottenuti.".

Art. 2
(Della repressione e delle attività illecite)
1. All''art.73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000, nei casi in cui le medesime condotte riguardino le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da tre a undici anni e con la multa da euro 13.000 a euro 150.000.
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente : "3- bis. Non sono punibili la coltivazione e la detenzione per uso personale di cannabis indica nel luogo indicato nel provvedimento di autorizzazione alla coltivazione, né la detenzione fuori dal suddetto luogo e la cessione a titolo gratuito a terzi di una quantità non superiore ai 5 g lordi destinati al consumo personale, salvo che il coltivatore ovvero il destinatario siano minori di anni 18. La coltivazione di cannabis indica è consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante. L'autorizzazione per la coltivazione di cannabis indica per uso personale è soggetta esclusivamente a tassa di concessione governativa. 
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4) Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti, psicotrope o medicinali di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 13.000 a euro 130.000.”.
Art. 3
(Fatti di lieve entità)
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni è inserito il seguente:
"Art. 73 bis" (Fatti di lieve entità):
a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.
2. L’art. 73 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 è soppresso.
Art. 4
(Disposizioni in materia di arresto)
1. L’art. 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puntiti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella I di cui all’art. 14 del medesimo decreto».
2. All’art. 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:
«d bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puntiti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all’art. 14 del medesimo decreto».
Art. 5
(Condotte integranti illeciti amministrativi)
Il comma 1 dell' art.75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 
“Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Art. 6
(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. L'art. 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 79" (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope): 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella I, prevista dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali e le sostanze stupefacenti compresi nella tabella II, prevista dallo stesso articolo 14.
Art. 7
(Affidamento in prova in casi particolari)
1. All''art. 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 e successive modificazioni è apportata le seguente modifica:
Il comma 5 dell'art. 94 è soppresso.

Art. 8
(Disposizioni di attuazione ed integrazione)
il Ministro dell’ Interno di concerto con i Ministri della Salute e dell’Agricoltura, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono:
i termini, le forme e le modalità attraverso le quali le Prefetture rilasciano l’autorizzazione alla coltivazione di cannabis indica per uso personale alle persone maggiori degli anni 18, stabilendo che la coltivazione può essere autorizzata in un luogo tassativamente indicato previo pagamento di tassa di concessione governativa;
i termini, le forme e le modalità attraverso le quali le Prefetture rilasciano l’autorizzazione alla coltivazione di cannabis indica per uso personale a coloro che la stiano già effettuando nei termini previsti dalla presente legge e che ne facciano richiesta entro 60 giorni alla data di entrata in vigore della legge stessa;
che l’autorizzazione alla coltivazione per uso personale venga subordinata esclusivamente al pagamento di tassa di concessione governativa non superiore ai 100 euro da definirsi per natura con apposito regolamento ministeriale;
i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione ed il trasporto di cannabis indica;
le modalità con le quali i medici e gli istituti di cura in genere sono tenuti a fornire alla popolazione informazioni relativamente all’uso e alle relative conseguente sulla salute della cannabis indica. 
2. I limiti massimi previsti dall'art. 73, comma 1 bis del D.P.R. n.309/1990 modificato dalla legge n.49/2006 per le sostanze n.40) Delta-8-tetraidrocannabinolo e n.41) Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) sono sostituiti dai seguenti: dose media singola mg: 40, moltiplicatore: 37,5, quantitativi massimi in mg (soglia): 1500.
Art 9
(Disposizioni per il monitoraggio dei dati)
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza annuale i Ministri dell’interno, della giustizia, della salute e dell’agricoltura inviano alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.