martedì 5 luglio 2016

Pensioni: Consulta, il prelievo solidarietà è legittimo. "Giustificato dalla crisi"

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CONSULTA

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La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato: il prelievo è stato quindi ritenuto legittimo. 
La Consulta ha infatti ritenuto che il prelievo sulle pensioni di importo più elevato va considerato come "contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema", escludendone invece la natura tributaria. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, "pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti", sia "comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime".
In mattinata in Corte costituzionale si era aperta l'udienza per esaminare le norme varate dal Governo Letta con la Finanziaria 2014 che hanno introdotto un prelievo di solidarietà triennale e progressivo sulle pensioni alte, oltre i 91 mila euro annui, e una revisione al ribasso, pure progressiva, dell'adeguamento Istat degli assegni al costo della vita. A "impugnare" le disposizioni con 6 diverse ordinanze sono state varie sezioni regionali della Corte dei Conti sulla scorta dei ricorsi presentati da ex magistrati, ex professori universitari e dirigenti di enti pubblici e privati. Il giudice relatore è Rosario Morelli. Si sono costituite a favore delle norme Presidenza del Consiglio e Inps.
Provvedimenti simili varati nel 2011 erano già stati esaminati dalla Consulta e dichiarati incostituzionali. Il Governo Letta li ha però riproposti con dei correttivi per riequilibrare le misure ed evitare una delle principali censure: che il prelievo di solidarietà sia assimilato ad una trattenuta di natura tributaria. Bisognerà ora vedere se tali modifiche reggeranno al vaglio di costituzionalità. In caso negativo la cifra che lo Stato dovrebbe restituire si aggira sui 150 milioni complessivi. Ma la decisione, al di là delle cifre, è importante per valutare anche possibili ulteriori contributi di solidarietà sulle pensioni alte.
Tredici su 15 i giudici presenti per l'assenza di Giuseppe Frigo e Alessandro Barbera. Molte, oltre a questa, le cause in discussione oggi e le parti che hanno chiesto di essere ammesse a parlare tramite i legali e anche per questo non è detto che la decisione arrivi in giornata.
L'accusa. Una misura minata da "irragionevolezza". Questa, in sintesi, la posizione dei legali dei ricorrenti contro la norma. "L'irragionevolezza della misura è tutta già nel monito al legislatore contenuto nella sentenza 116 della Corte Costituzionale", ha detto Angiolini facendo riferimento a una sentenza del 2013 con cui la Consulta aveva dichiarato incostituzionale una norma, precedente a quella oggi in esame, che istituiva un contributo di solidarietà. "Il reddito da pensione - ha aggiunto - non ha ragione di contribuire di più rispetto ad altri redditi alle entrate e uscite pubbliche. Qui invece si ha il paradosso che se si prendono più di 300 mila euro di reddito non pensionistico, si concorre di meno che se se ne prendono altrettanti di pensione". I legali quindi hanno fatto leva sul fatto che il prelievo riguardi la sola categoria dei pensionati, una modalità che la Corte Costituzionale aveva censurato nella sentenza 116.
La difesa. Un contributo ispirato a "principi di solidarietà sociale, progressivo e temporaneo", che tocca assegni a partire da 14 volte il minimo Inps e va valutato all'interno di un quadro che punta ad "assicurare anche le pensioni future" in un'ottica di solidarietà intergenerazionale. Con queste argomentazioni gli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri e il legale dell'Inps, Filippo Mangiapane, hanno difeso l'importazione del prelievo di solidarietà sulle pensioni alte di cui si è discusso oggi in Consulta. Secondo gli avvocati, non regge l'ipotesi che il contributo di solidarietà violi principi quali quello di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione o della capacità contributiva, previsto dall'art. 53. Lo stesso vale per le obiezioni che fanno leva sull'art. 97 sull'equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni, che "invece è un nostro cavallo di battaglia - ha detto Basilica - è lo 'scudo' di questo contributo". Secondo l'avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, "l' impostazione che sta dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene conto del fatto che qualcosa è cambiato né della congiuntura economica", visto con le norme sull'equilibrio di bilancio "la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria". Qui si innesta la necessità di "valutare la misura nell'ottica complessiva del sistema previdenziale - ha sottolineato Palmieri - e di una solidarietà intergenerazionale: la stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma tutto interno al sistema previdenziale, con l'obiettivo di assicurare anche in futuro gli assegni pensionistici".

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