Telefonia, il Mise: "Nessuna penale per cambio gestore". I dubbi di Altroconsumo
Il ministero dello Sviluppo Economico con una nota interviene su un punto controverso del ddl Concorrenza: la norma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi dove "già esistono". L'associazione: "Preoccupazione"
ROMA - Scontro d'interpretazione sul ritorno delle penali nel mondo della telefonia. Il Ministero dello Sviluppo economico, dopo la denuncia di Altroconsumo riportata da Repubblica.it, spiega oggi in una nota che nel disegno di legge sulla Concorrenza non sono previste penali per cambiare gestore, mentre cerca di definire meglio i limiti delle penali "già esistenti" per il recesso da offerte e promozioni. Una spiegazione che però non convince pienamente Altroconsumo.
La nota del Mise. "Le penali nel settore della telefonia restano se si recede in anticipo dalle promozioni. Ma non sono previste per cambiare gestore". È questo il senso della precisazione del Ministero sul disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. La norma inserita nel disegno di legge non cambia - spiega ancora il Ministero - le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l'uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).
"In primo luogo - continua la nota - fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali, già esistenti nelle promozioni, devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l'operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all'esistenza e all'entità di costi d'uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione".
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"In terzo luogo, la norma impone che i costi d'uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l'effetto delle misure introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito".
I dubbi di Altroconsumo. Una precisazione che però non convince Altroconsumo: "Dobbiamo confermare tutte le nostre preoccupazioni", scrive l'associazione in una nota: "Si rischia di resuscitare le penali che nel settore delle comunicazioni elettroniche erano state eliminate con il decreto Bersani. Infatti, nella parte ora aggiunta al comma 3, si dice esplicitamente che le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto al momento della sottoscrizione quando, invece, secondo la legge vigente, gli unici costi che l’operatore può recuperare sono quelli giustificati da costi dell’operatore medesimo ovvero costi tecnici vivi per operare lo switching e/o il recesso - sui quali peraltro pendono ancora ricorsi".
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