venerdì 1 aprile 2016

Che hanno da festeggiare? Il Tar ha respinto il ricorso sugli scontrini di Renzi e Nardella

M5S
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (S) e il sindaco di Firenze Dario Nardella durante le celebrazioni dei 150 anni delle Officine Galileo, Campi Bisenzio (Firenze), 26 ottobre 2014.
ANSA/ UFFICIO STAMPA COMUNE DI FIRENZE
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Di Maio annuncia in pompa magna che il Tar ha dato ragione al M5s, ma in realtà ha dichiarato il ricorso improcedibile 
 
Il Movimento 5 Stelle esulta per una sentenza del Tar che avrebbe dato ragione al loro ricorso sugli scontrini di Renzi, ma in realtà leggendo la sentenza ha dichiarato il ricorso improcedibile, come ha precisato su Twitter il Sindaco di Firenze Dario Nardella.
La precisazione del Sindaco è arrivata dopo che da molti profili di esponenti del M5s è iniziato l’attacco all’ex sindaco, oggi presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Il problema ora sarà spiegare la sentenza a Di Maio e Di Battista che in queste ore hanno scritto tweet esultanti per un ricorso improcedibile. Forse per dei leader politici, e anche per alcuni giornali,sarebbe consigliabile leggere le sentenze prima di commentarle.
Ma perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile dal Tar? Per spiegarlo useremo le parole della sentenza.
L’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti Noferi e Xekalos il 15 ottobre 2015 ha un contenuto composito, riferendosi da un lato a tutte le spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco, corredate della relativa documentazione di riscontro, e, dall’altro, gli estratti dei conti correnti bancari e/o delle carte di credito o debito eventualmente nella disponibilità dello stesso ex Sindaco.
Quanto a questi ultimi, con la nota del 12 novembre 2015 le ricorrenti hanno espressamente preso atto della risposta ricevuta dal Comune (nessuna carta di credito a disposizione dell’ex Sindaco), salvo insistere per la trasmissione dei documenti attestanti le spese di rappresentanza, alle quali deve pertanto intendersi circoscritto ab origine anche l’oggetto del presente giudizio, al di là dell’indistinto rinvio fatto dall’atto introduttivo alla menzionata istanza del 15 ottobre.
Vero è, piuttosto, che in corso di giudizio il Comune di Firenze – con nota del 24 dicembre 2015, a firma del direttore generale – ha dato seguito a una reiterata serie di istanze di accesso presentate dalle ricorrenti e relative alle spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco Renzi e al Sindaco in carica Nardella, ivi compresa, appunto, quella del 15 ottobre.
In allegato alla nota, vi sono i prospetti suddivisi anno per anno e recanti l’elenco delle spese sostenute, nonché data, causale e descrizione dell’oggetto della spesa con il relativo importo. Si tratta, per gli anni dal 2011 in avanti, dei medesimi prospetti richiesti per la pubblicazione sul sito web del Comune a norma dell’art. 16 co. 26 del D.L. n. 138/201, sul modello dei quali sono stati predisposti analoghi prospetti anche per gli anni 2009 e 2010.
Nella nota del 24 dicembre è altresì presente l’invito a segnalare le specifiche voci ricavate dai prospetti per accedere alla visione e copia della documentazione sottostante, con il che la pretesa delle ricorrenti deve ritenersi adeguatamente soddisfatta. Nell’ottica di leale collaborazione fra organi pubblici che deve comunque presiedere all’esercizio del diritto di accesso ex art. 43 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000, la mancata immediata ostensione di tutti i documenti sottesi a ciascuna delle numerosissime voci di spesa esibite e rese note dal Comune (oltre mille) non equivale, infatti, a diniego dell’accesso, ma a un differimento parziale giustificato dalla mole della documentazione potenzialmente interessata e dalla conclamata disomogeneità delle voci di spesa in questione (si va dalle forniture di fiori, all’acquisto di oggetti celebrativi e doni, alle spese per incontri di rappresentanza), delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l’accesso si vorrebbe esercitare.
La circostanza che alle ricorrenti sia richiesto di indicare le singole voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di riscontro è coerente, del resto, con la regola secondo cui compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata.
In forza delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite seguono la virtuale soccombenza del Comune, che solo in corso di causa ha provveduto a evadere l’istanza di accesso.

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