Che a Salvini la legge sulle Unioni Civili non vada giù è noto, ma adesso ha anche scoperto che grazie a quella legge un cittadino straniero può ricorrere contro un provvedimento di espulsione se convive con un'italiana. Qualcuno allerti il centralino anti gender della Regione Lombardia, gli omosessuali ci vogliono fare invadere dagli stranieri!1
Matteo Salvini ha denunciato poco fa su Facebook il fatto che la legge sulle Unioni Civili aiuterebbe i clandestini a non essere espulsi. A dimostrarlo, secondo il leader della Lega Nord ci sarebbe una sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato un’ordinanza di espulsione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei confronti di un cittadino straniero riconoscendo il suo diritto a rimanere in Italia perché convivente con una donna italiana.
L’omosessualismo, il gender e i clandestini
La notizia è stata pubblicata oggi sul Sole 24 Ore (la potete leggere qui) e fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione numero 44182 del 27 giugno 2016 nella quale viene accolto il ricorso di un giovane di 28 anni che era stato raggiungo da provvedimento di espulsione da parte del magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 4 novembre 2014 e che aveva già tentato di opporsi alla misura di respingimento che era stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 3 dicembre 2014. Curiosamente né nell’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore né nel testo della sentenza si fa riferimento alla nazionalità del ricorrente, si sa solo che è un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno (nel senso che il permesso di soggiorno potrebbe essere stato revocato in seguito alla sentenza di condanna e non perché entrato illegalmente qualche giorno fa) e che ha un cognome “arabo”, viene quindi il dubbio che Salvini stia utilizzando l’appellativo “magrebino” in modo dispregiativo e discriminatorio (magari per suggerire anche un certo tipo di appartenenza religiosa che Salvini si guarda bene dall’indicare visto che non la conosce) e non per fare riferimento ad una precisa provenienza geografica. Dalla lettura della sentenza si evince che il 28enne stava scontando, al momento della notifica del procedimento di espulsione a causa di una sentenza di condanna per la quale rimanevano da scontare due anni di reclusione (si tratta quindi di un pregiudicato) e quindi in forza di questa sentenza della Corte Costituzionale poteva essere allontanato dal nostro paesecome misura alternativa alla detenzione. Abderrazah Z.ha però impugnato l’ordinanza in forza del diritto, già sancito dall’art. 19 d. lgs 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), che prevede che non sia consentito il respingimento di uno straniero “conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il 28enne, che per quanto ne sappiamo e per quanto dice il già citato Testo unico sull’immigrazione potrebbe essere già stato espulso (dal momento che il ricorso non sospende la misura di espulsione), ha sostenuto invece di convivere more uxorio con una cittadina italiana. Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto che il ricorrente ha
pienamente e compiutamente documentato di vivere da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare di convivere more uxorio con cittadina italiana.
Questo significa che la coppia non era già convivente da prima dell’approvazione della legge sulle Unioni Civili e che questo non è un “trucco” dell’ultimo minuto. Naturalmente fino all’approvazione della legge sulle Unioni Civili (che disciplina anche le unioni civili tra persone eterosessuali) questo genere di convivenza non avrebbe avuto valore per impedire il respingimento (ed infatti il ricorso era stato rigettato) ma la Corte di Cassazione rileva che il nuovo assetto normativo costituisce una condizione ostativa (ovvero un impedimento) all’applicazione del respingimento e ha deciso di annullare la sentenza del Tribunale di sorveglianza di Torino alla luce del seguente principio di diritto:
la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) d. lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione
La decisione quindi torna nelle mani del Tribunale di sorveglianza che dovrà decidere quale misura restrittiva applicare al 28enne. Occorre infine far notare che Salvini quando dice che la legge sulle Unioni Civili salva i clandestini si dimentica che prima invece le cose funzionavano nello stesso modo, solo che non veniva considerata questa forma di convivenza (la cittadinanza italiana non viene concessa automaticamente dopo il matrimonio ma solo dopo un certo periodo di tempo). In secondo luogo Salvini si chiede «Ma come fa un magrebino, delinquente e clandestino, ad avere l’idea di fare (e a pagarsi) un ricorso alla Corte di Cassazione???» Sembra quasi che il Capitano voglia suggerire che c’è qualcuno che paga (o paka) i ricorsi dei delinquenti clandestini in modo da favorire l’invasione del nostro Paese. Una domanda che mira a sollevare il sospetto che questi ricorsi siano pagati con soldi “sporchi” e che ad informare i clandestini ci siano chissà quali think tank (forse i Bilderberg? oppure le lobby omosessuali?). In realtà basta saper leggere un po’ di italiano e avere un avvocato che conosca il Testo unico sull’immigrazione per capire che anche il provvedimento di espulsione è appellabile. Quello che è certo è che ci sono anche altre due cose che non servono ad espellere i clandestini: la Lega Nord e la ruspa di Salvini (per tacere di quando la Lega firmò il regolamento di Dublino oppure varò la legge sulla redistribuzione dei profughi).
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